Testo del disegno di legge
Testo della Commissione

Art. 12.
(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Art. 13.
(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

      1. All'articolo 2, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dopo le parole: «di pubblici servizi» sono inserite le seguenti: «e di servizi bancari o assicurativi», e le parole: «e ai privati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli altri privati».

      Identico.

      2. All'articolo 71, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

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Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «ai privati che vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori di servizi bancari o assicurativi e agli altri privati che vi consentono».
      3. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

      «Art. 72 (L). - (Responsabilità dei controlli). - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43 e dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. Il responsabile di tale ufficio o un dipendente da questo nominato è tenuto a dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell'amministrazione certificante.

      2. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività e sui risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'ufficio di controllo interno anche ai fini della valutazione dei dirigenti.
      3. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, anche attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
      4. La mancata risposta entro il termine di trenta giorni alle richieste di controllo costituisce violazione dei doveri d'ufficio e costituisce in ogni caso elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell'ufficio di cui al comma 1».